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CavaRei e l’art. 22

L’art. 22 della Legge Regionale n.17 del 1 agosto 2005, prevede la possibilità per le aziende in obbligo di assunzione del disabile (ovvero le aziende che hanno da 15 a 35 dipendenti e oltre) di assolvere all’obbligo anche attraverso programmi di inserimento individuali, da effettuarsi presso le cooperative sociali o le imprese sociali come CavaRei.

L’azienda in obbligo di assunzione può decidere di avvalersi dell’«Accordo Quadro Regionale» e di appoggiarsi alla cooperativa, destinandole una commessa lavorativa in cambio della quale, la cooperativa stessa, si fa direttamente carico dell’assunzione della persona disabile.

I vantaggi per l’azienda:

  • Assolvimento dell’obbligo senza doversi far direttamente carico dell’assunzione e della cura da dedicare alla persona invalida/disabile inserita.
  • L’azienda riceve in cambio del «costo» stipulato nella convenzione, un prodotto/servizio a supporto della sua attività, concordato a monte con la cooperativa e utile all’azienda.
  • Consapevolezza di aver assolto al proprio obbligo, garantendo alla persona disabile una collocazione giusta e adeguata alle proprie capacità, in un ambiente strutturato per la gestione di questo tipo di percorso.
  • La possibilità di rendicontare l’impatto che l’attivazione della convenzione Art. 22 ha sul territorio.

Per approfondire tutte le modalità con cui un’azienda può collaborare e sostenere CavaRei, compila il form che trovi in questa pagina.